Il decreto Sicurezza bis è un provvedimento voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Si compone di 18 articoli: i primi cinque riguardano il soccorso in mare dei migranti, gli altri modificano il codice penale configurando una stretta sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e sportive. Ecco i punti principali:
1) Paletti per accesso alle navi
Il ministro dell’Interno «può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale» per motivi di sicurezza, quando si pensa che sia stato violato il testo unico sull'immigrazione e sia stato compiuto il reato di «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina».
Il ministro dell’Interno «può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale» per motivi di sicurezza, quando si pensa che sia stato violato il testo unico sull'immigrazione e sia stato compiuto il reato di «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina».
In caso di violazione del provvedimento precedente, il comandante della nave va incontro a una sanzione che va da 150.000 a un milione di euro. Come sanzione aggiuntiva è previsto il sequestro della nave.
3) Arresto in flagranza del capitano della nave
Il capitano della nave, se contravviene al divieto previsto al punto 1 e non si ferma davanti allo stop imposto dalla Guardia Costiera, può essere immediatamente arrestato.
Il capitano della nave, se contravviene al divieto previsto al punto 1 e non si ferma davanti allo stop imposto dalla Guardia Costiera, può essere immediatamente arrestato.
4) Fondi per la lotta contro i clandestini
Previsto un fondo di 500.000 euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1,5 milioni di euro per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura.
Previsto un fondo di 500.000 euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1,5 milioni di euro per il 2021 per il contrasto al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per operazioni di polizia sotto copertura.
5) Niente oggetti, neppure difensivi, per i manifestanti
Chi, nel corso di una manifestazione, usa senza giustificato motivo caschi protettivi o qualunque altro mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona è punito con una pena da 2 a 3 anni e rischia una multa fino a 6.000 euro. E’ punito con la reclusione da 1 a 4 anni chi nel corso delle manifestazioni lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi d’artificio, petardi, fumogeni, gas urticanti oppure bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere. Una norma che sembra studiata per contrastare in particolare il movimento No Tav.
Chi, nel corso di una manifestazione, usa senza giustificato motivo caschi protettivi o qualunque altro mezzo che rende difficoltoso il riconoscimento della persona è punito con una pena da 2 a 3 anni e rischia una multa fino a 6.000 euro. E’ punito con la reclusione da 1 a 4 anni chi nel corso delle manifestazioni lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi d’artificio, petardi, fumogeni, gas urticanti oppure bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti a offendere. Una norma che sembra studiata per contrastare in particolare il movimento No Tav.
6) Inasprite le pene per chi protesta
Pene più severe per i reati commessi durante le manifestazioni e diventa un’aggravante il fatto di commettere il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale o violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario se commesso nel corso di manifestazioni. Infine non è più prevista l’archiviazione per «lieve tenuità del fatto» per chi commette reati di violenza, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale».
Pene più severe per i reati commessi durante le manifestazioni e diventa un’aggravante il fatto di commettere il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale o violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario se commesso nel corso di manifestazioni. Infine non è più prevista l’archiviazione per «lieve tenuità del fatto» per chi commette reati di violenza, oltraggio o resistenza a pubblico ufficiale».
7) Danneggiamento beni mobili o immobili
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
8) Daspo rafforzato per gli eventi sportivi
Nelle manifestazioni sportive viene previsto il Daspo, il provvedimento che vieta l’ingresso negli impianti, per «coloro che siano denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; per «coloro che risultino aver tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione»; per «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti». E’ poi prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni nei confronti di chi commette atti di violenza o minaccia nei confronti di arbitri e altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni.
Nelle manifestazioni sportive viene previsto il Daspo, il provvedimento che vieta l’ingresso negli impianti, per «coloro che siano denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; per «coloro che risultino aver tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione»; per «coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti». E’ poi prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni nei confronti di chi commette atti di violenza o minaccia nei confronti di arbitri e altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni.
9) Nuove assunzioni
Il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere fino a 800 persone, con contratto a tempo determinato di un anno, come personale amministrativo non dirigenziale e a stanziare «3.518.433 euro per il 2019 e 24.629.026 per il 2020».
Il ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere fino a 800 persone, con contratto a tempo determinato di un anno, come personale amministrativo non dirigenziale e a stanziare «3.518.433 euro per il 2019 e 24.629.026 per il 2020».
10) Buoni pasto e divise per la polizia
Aumentati da 4 a 7 euro i buoni pasto della polizia e stanziate risorse per il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale.
Aumentati da 4 a 7 euro i buoni pasto della polizia e stanziate risorse per il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale.
11) Aumento straordinari per vigili del fuoco
Aumentato il monte ore annuo di straordinario per i vigili del fuoco. L’aumento sarà di 259.890 ore nel 2019 e 340.000 ore a decorrere dal 2020.
Aumentato il monte ore annuo di straordinario per i vigili del fuoco. L’aumento sarà di 259.890 ore nel 2019 e 340.000 ore a decorrere dal 2020.
12) Affitti brevi e turistici
Per chi soggiorna meno di 24 ore in una struttura la comunicazione delle generalità da parte dei gestori deve avvenire entro 6 ore dall’ingresso e non entro le 24 come ora. L’entrata in vigore di questa norma è però subordinata a un decreto del Viminale che dovrà prevedere le modalità di comunicazione telematica alle questure.
Per chi soggiorna meno di 24 ore in una struttura la comunicazione delle generalità da parte dei gestori deve avvenire entro 6 ore dall’ingresso e non entro le 24 come ora. L’entrata in vigore di questa norma è però subordinata a un decreto del Viminale che dovrà prevedere le modalità di comunicazione telematica alle questure.
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