Della crisi dello stato si parla da più di un secolo: basti ricordare il celebre saggio di Santi Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi, del 1909.
Nella letteratura giuridica e politica la crisi è stata caratterizzata, di volta in volta, sotto tutti gli aspetti comunemente associati al termine “Stato”: come crisi dello Stato liberale, come crisi dello Stato so- ciale, come crisi dello Stato nazionale, come crisi dello Stato sovrano. Sembra che la “crisi”, in contrasto con il significato stesso della parola, sia sempre stata una sorta di connotato dello Stato. La crisi odierna è tuttavia ben più profonda che in passato. A causa della globalizzazione, essa investe simultaneamente non solo tutti i connotati dello Stato più sopra elencati, ma anche lo Stato di diritto e la democrazia in entrambe le sue dimensioni.
La dimensione della rappresentanza politica e quella dei limiti e dei vincoli costituzionali. Democrazia e stato di diritto sono infatti nati e cresciuti all’interno degli Stati e dei territori nazionali, sulla base di una sostanziale identificazione del diritto con il diritto statale. Sia l’una che l’altro sono perciò messi in crisi dallo sviluppo di poteri politici ed economici transnazionali che si sottraggo-no al controllo dei governi nazionali e ai vincoli legali apprestati dagli ordinamenti statali, così rompendo il duplice nesso tra democrazia e popolo e tra poteri decisionali e diritto tradizionalmente mediato dalla rappresentanza politica e dal primato della legge statale. Ne è seguita una regressione neo– assolutistica dei poteri economici, che in mancanza di una sfera pubblica eteronoma alla loro altezza hanno di fatto assunto il sopravvento sui poteri politici.
C’è tuttavia un settore della vita pubblica nel quale lo Stato non soltanto resta il solo attore, in forza della riserva di legge statale, ma ha enormemente espanso il suo ruolo: è il settore della giustizia penale, informata al monopolio statale della funzione punitiva.
Il ruolo dello Stato legato a tale monopolio va peraltro valutato diversamente a seconda che ci si riferisca alla criminalità interna ai territori degli Stati, rispetto alla quale esso è eccessivo e disuguale, oppure a quella esterna e transnazionale, rispetto alla quale esso risulta invece inadeguato e ineffettivo.
Con riguardo alla criminalità interna, il monopolio statale della giustizia penale è indubbiamente una garanzia insostituibile di effettività. Tuttavia il diritto penale rischia oggi, non solo in Italia, di divenire il terreno privilegiato delle politiche demagogiche e populiste. Benché il numero dei delitti, soprattutto di quelli contro la persona – omicidi, risse, violenze, lesioni – sia enormemente diminuito rispetto al passato, è cresciuta la percezione dell’insicurezza, enfatizzata e sollecitata da quella fabbrica della paura che è diventata la televisione. Di qui la tentazione permanente della politica di ottenere un facile consenso rispondendo alla paura con inasprimenti punitivi contro la criminalità di strada, pur se inefficaci rispetto alle dichiarate finalità di prevenzione.
Il diritto penale – luogo nel suo modello normativo quanto meno dell’uguaglianza davanti alla legge – è così diventato il luogo della massima disuguaglianza, avendo codificato”, con politiche legislative tanto severe con la delinquenza dei poveri quanto indulgenti con quella del potere, discriminazioni e privilegi modellati sugli stereotipi classisti e razzisti del delinquente “sociale” oltre che “naturale. Si è così sviluppata una sorta di doppio binario della politica penale e una conseguente duplicazione del diritto penale: diritto minimo e mite per i ricchi e i potenti; diritto massimo e inflessibile per i poveri, gli emarginati e gli immigrati.
Di qui un capovolgimento della razionalità penalistica. L’effetto deterrente delle pene e dei loro inasprimenti è infatti direttamente proporzionale al grado di esigibilità dell’osservanza delle norme violate: massimo per reati come l’omicidio e le violenze alle persone, ma anche la corruzione, il crimine organizzato e in generale i delitti del potere, esso è quasi nullo per la maggior parte dei reati di strada contro il patrimonio, soprattutto se legati alla miseria, alla tossicodipendenza o all’emarginazione. Di più. Le politiche populiste indotte dalla paura sono non solo inutili, ma addirittura criminogene. Sempre, infatti, gli esclusi dalla società civile sono esposti e disposti a farsi includere nelle società incivili e criminali.
Ben più che le politiche penali sono perciò le politiche sociali – la scuola, l’istruzione, il pieno impiego, le garanzie dei diritti sociali – le sole politiche di prevenzione in grado di aggredire le cause strutturali della devianza di strada e di sussistenza.
Al contrario, per quanto riguarda la criminalità transnazionale, il monopolio statale della funzione penale si è rivelato un fattore di impotenza e di sostanziale impunità delle aggressioni più gravi ai diritti e ai beni fondamentali. Alla crisi delle sfere pubbliche degli Stati generata dalla globalizzazione non ha infatti corrisposto la costruzione di una sfera pubblica globale, né, specificamente, di un diritto penale sovranazionale idoneo a fronteggiare le forme odierne e sempre più minacciose del crimine organizzato e del terrorismo fondamentalista. Perfino nell’Unione Europea esistono ancora gravi difetti di coordinamento tra le polizie e le istituzioni giudiziarie dei paesi membri. Ne risulta favorita, oltre alla criminalità terroristica, l’espansione dell’economia mafiosa e, in generale, del crimine organizzato. L’economia criminale, divenuta uno dei settori più fiorenti e ramificati dell’economia internazionale, non confina infatti, come sfera distinta e separata, con l’economia legale, ma al contrario tende a integrarsi nell’economia di mercato, inquinandola e controllandola attraverso una fitta serie di coin- teressenze e complicità. Ma il contagio si estende anche ai poteri pubblici, nei cui confronti la criminalità organizzata è dotata di una pretesa di impunità e di una capacità di intimidazione, di condizionamento e corruzione tanto maggiori quanto maggiore è la sua potenza economica e militare.
Ne deriva una minaccia diretta e distruttiva alla democrazia. La corruzione e la collusione dei poteri pubblici con i poteri mafiosi, infatti, oltre che manifestazioni criminali sono anche fattori di degenerazione istituzionale. Per il loro carattere occulto, esse contraddicono tutti i principi dello stato di diritto e della democrazia: dal principio di legalità a quello di pubblicità e trasparenza, da quello della rappresentatività a quelli della responsabilità politica e del controllo popolare.
E’ chiaro che il solo rimedio a una simile impotenza è il rafforzamento e talora l’istituzione di istituzioni penali e processuali di garanzia: lo sviluppo delle forme della cooperazione poliziesca e giudiziaria internazionale e quanto meno europea; la formulazione di un codice penale europeo, almeno per quanto riguarda i reati che offendono beni di rilevanza europea, e l’istituzione di una correlativa giurisdizione penale dell’Unione; l’allargamento delle adesioni degli Stati all’odierno Tribunale penale internazionale e, soprattutto, delle sue competenze, che dovrebbero essere estese ai reati di terrorismo e di aggressione all’ambiente; infine la radicale messa al bando delle armi.
E’ su quest’ultima misura preventiva della criminalità che desidero insistere. Si tratta di una questione di fondo, che va ben al di là della questione criminale. Come insegnò Thomas Hobbes quasi quattro secoli fa, il passaggio dallo stato di natura allo stato civile si fonda sul disarmo dei consociati e sul monopolio pubblico della forza. La produzione, il commercio e la detenzione di armi – di armi ben più micidiali di quelle all’epoca di Hobbes – sono perciò il segno di una non compiuta civilizzazione della società, idonea soltanto ad alimentare la criminalità e le guerre. Giova ricordare che ogni anno, nel mondo, si consumano centinaia di migliaia gli omicidi: esattamente 437.000 nel solo 2012, per la maggior parte con armi da fuoco, senza contare i morti ancor più numerosi – si calcola circa due milioni ogni anno – provocati dalle tante guerre, quasi tutte guerre civili, che infestano il pianeta. Ebbene, questo assurdo massacro, insieme allo sviluppo di un terrorismo spaventoso come quello jihadista, sono in gran parte dovuti alla facilità di acquisto e all’enorme diffusione delle armi. E non si spiega, se non con i condizionamenti esercitati sulla politica dagli apparati militari e dalle lobbies delle fabbriche di armi, perché le armi non siano vietate come beni illeciti, ben più delle droghe, ne cives ad arma veniant.
Si tratterebbe, oltre tutto, di un divieto incomparabilmente più efficace di quello delle droghe, non essendo altrettanto facili la produzione e la vendita clandestina delle armi, le quali non si coltivano come le droghe. La messa al bando di tutte le armi da fuoco – cioè il divieto, senza deroga alcuna, della loro detenzione e ancor prima del loro commercio e della loro produzione – dovrebbe perciò divenire la più efficace garanzia della vita, della pace e della sicurezza.
Certamente il disarmo generalizzato può apparire un’utopia e richiede comunque tempi lunghissimi. Ma è essenziale che la questione sia quanto meno posta all’ordine del giorno e che tale disarmo divenga il principale obiettivo di qualunque politica razionale in tema di pace e di sicurezza.
Luigi Ferrajoli ( Firenze 1940) è un giurista e un ex magistrato. E’ stato allievo di Bobbio. Ha insegnato filosofia del diritto a Roma e Camerino. E’ stato uno dei fondatori di Magistratura Deocratica. Ha scritto diversi libri, tra i quali « Diritto e Ragione. Teoria del garantismo penale» . Questo scritto che pubblichiamo integralmente, è apparso sull’ultimo numero della rivista «Lo STATO presente».
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