martedì 11 agosto 2020

IL BONUS DI STATO E L'ANONIMA PARLAMENTARI. A. FONTANAROSA, Bonus Inps, i parlamentari non possono invocare la privacy, REPUBBLICA.IT, 11 agosto 2020

 ROMA - Questa non è una questione di privacy. I deputati che hanno chiesto - incredibilmente - il bonus Covid non possono farsi scudo delle norme a protezione della riservatezza. In altre parole, non possono invocare la privacy per chiedere che il loro nome resti segreto.



La nostra Autorità - i cui nuovi componenti si sono insediati il 28 luglio 2020 - non ha preso una posizione ufficiale sulla questione. Ma basta leggere le norme, valutare le decisioni dell'Autorità su materie simili, sondare il polso dei tecnici dell'Autorità stessa per capire che la privacy viene chiamata in causa a sproposito.

I deputati in questione sono delle figure pubbliche che hanno chiesto di beneficiare di un contributo pubblico. Dunque la loro condotta non è protetta dalle norme sulla privacy. Prevale, in questo caso, il diritto dell'opinione pubblica e dei giornali a conoscere che cosa è successo. Prevale la trasparenza sulla riservatezza.

Rep

La privacy, d'altra parte, serve a celare dati sensibili della persona: sulle sue malattie o sugli orientamenti politici, solo per fare qualche esempio. La richiesta del bonus Covid, da parte di un parlamentare, non svela alcun dato sensibile.

La stessa valutazione può valere anche per gli amministratori locali, che pure sono figure pubbliche. Con una sola, sostanziale differenza.

Un amministratore locale, che non riceve certo il robusto stipendio dei deputati, potrebbe versare in condizioni di difficoltà economica. Chiedere il bonus Covid, nel suo caso, può essere comprensibile, giustificato. Pubblicare il nome di un consigliere comunale equiparando la sua posizione a quella del parlamentare sarebbe improprio.

E l'Inps, in tutto questo? L'Istituto per la previdenza ha forse diritto di negare i nomi dei deputati beneficiari del bonus oppure è tenuto a renderli noti?

Il Codice della Trasparenza - cioè la legge 33 del 2013 - all'articolo 26 stabilisce che "le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati".

Anche qui, dunque, l'obbligo di trasparenza sui vantaggi che personalità pubbliche (i deputati) ricevono dalla Pubblica Amministrazione (l'Inps) prevale su tutto.

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