venerdì 22 novembre 2013

POLITICHE FISCALI. G. LIGUORI, Evasione e corruzione, se denunci sei ricompensato. Negli Usa funziona, IL FATTO, 22 novembre 2013

Negli Stati Uniti chi denuncia un illecito (whistleblower) riceve fino al 30 per cento di quanto il governo recupera tramite la sanzione irrogata al condannato o l’accordo intervenuto con il soggetto denunciato. Come già accennato in un precedente articolo, gli studi e le statistiche mostrano che gli incentivi economici sono in grado di aumentare la quantità e la qualità delle denunce. Sorge spontaneo chiedersi come sia possibile aumentare la qualità e, in particolare, limitare le segnalazioni infondate. Le ragioni sono varie e cercherò di riassumere le principali analizzando il sistema americano.



Il sito web delle autorità indipendenti (ad esempio la Sec in materia finanziaria) fornisce chiare informazioni ai potenziali whistleblower in merito a chi, con quali modalità e a quali soggetti, possa denunciare un determinato illecito. La legislazione americana esclude, ad esempio, ricompense per i soggetti che hanno l’obbligo di investigare le condotte illecite. Il modulo di segnalazione on-line alla Sec richiede al whistleblower dettagliate informazioni attraverso numerose domande, principalmente a risposta chiusa. Ciò permette un minor dispendio di energie e costi per il soggetto che riceve le segnalazioni, che non dovrà tendenzialmente chiedere ulteriori informazioni. Limita, inoltre, eventuali divagazioni soggettive del denunciante.
Il whistleblower deve dichiarare che l’informazione inoltrata è vera e corretta in base alla sua migliore conoscenza e convincimento, sotto pena di spergiuro (e quindi con possibili sanzioni penali), e deve apporre la propria firma sul modulo con cui segnala un determinato illecito. Per ottenere la ricompensa, la denuncia anonima “pura” non è ammessa. Al fine di mantenere alto il livello di confidenzialità, il modulo di segnalazione può anche essere completato in forma anonima, ma in questo caso deve essere inoltrato tramite un avvocato, il quale verifica l’identità del whistleblower richiedendo la consegna, a lui soltanto, anche del modulo firmato. La rivelazione della propria identità all’autorità competente è necessaria per ricevere la ricompensa.
Nell’ambito economico-finanziario, la segnalazione viene ricompensata solo se permette di recuperare tramite sanzione o accordo almeno 1 milione di dollari. Nel caso di illeciti fiscali, la segnalazione è ricompensata solo se l’ammontare evaso dal contribuente denunciato risulta superiore ai 2 milioni di dollari, comprensivo di tasse, sanzioni e interessi (qualora il contribuente denunciato sia una persona fisica, il suo reddito annuale deve essere superiore a $ 200.000). Tale limite minimo è funzionale a permettere un’efficiente allocazione delle limitate risorse delle autorità verso le condotte illecite più rilevanti. La segnalazione non preclude alle autorità la possibilità di iniziare un’azione civile o penale a carico del soggetto che effettua la segnalazione, qualora questi riveli anche di aver commesso un illecito. La ricompensa viene fortemente ridotta per coloro che consapevolmente forniscano anche informazioni false (il caso Birkenfeld-UBS è il più famoso relativamente alla compresenza di queste due circostanze).
Tutte queste condizioni in Italia sarebbero sufficienti per incentivare le persone a denunciare un illecito? La risposta non è immediata perché nel nostro Paese vi è da considerare un atteggiamento culturale particolarmente sfavorevole verso la denuncia (non è un caso che, come già osservato, in Italia manca un’idonea traduzione del termine inglese “whistleblower”). Tuttavia, a ben vedere, le denunce alle autorità nel settore economico-finanziario non erano “naturali” nemmeno negli Stati Uniti prima dell’introduzione del Dodd-Frank Act nel 2010 (ne sono un esempio i celebri casi Enron e WorldCom in cui le denunce dei dipendenti non varcarono il confine aziendale).
A prescindere dall’esempio americano, il problema più rilevante in Italia è che non esiste alcun incentivo e alcuna tutela per chi denuncia un illecito. L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto nel 2012, è servito solo a creare ancora più confusione. Purtroppo, da sempre, sono molto frequenti i comportamenti ritorsivi da parte del superiore e dei colleghi di lavoro. Un recente caso è quello di Enrico Ceci, licenziato da Banco Desio e Cassa di Risparmio di Cesena per aver denunciato potenziali condotte illecite. Atti ritorsivi si sono verificati anche a danno di Ciro Rinaldi, colpevole di aver denunciato alcuni suoi colleghi fannulloni.
In Italia ci lamentiamo spesso, giustamente, dell’introduzione di nuove leggi e tasse a svantaggio delle classi sociali più deboli. Una legge sul whistleblowing con i requisiti sopra elencati sarebbe idonea a colpire le figure di potere che commettono (o lasciano commettere) gli illeciti più dannosi per il nostro Paese, fra cui la corruzione e la frode fiscale. C’è solo una domanda che dobbiamo porci: siamo pronti a colpire chi ci ruba in casa o vogliamo aspettare altri vent’anni?

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